FORMAZIONE ECM

L’impegno nella formazione post-base è rappresentato inoltre dai numerosi corsi di aggiornamento, congressi e corsi di formazione a distanza che AIOrAO organizza annualmente per i propri soci ortottisti e per tutti i professionisti coinvolti.

Tutte le informazioni sulla Formazione e gli Eventi di Formazione Continua nella sezione dedicata e all’interno dell’Area riservata

 

CERTIFICAZIONE OBBLIGO FORMATIVO ECM

Dal 2014 è possibile certificare i professionisti iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni professionali riconosciute da D.M. che siano in regola con quanto previsto dalle norme dell’ECM.

L’ Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 pone infatti questa attività  in capo agli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali riconosciute rappresentative della professione (per gli ortottisti solo AIOrAO). Il Co.Ge.A.P.S. (consorzio gestione anagrafiche delle professioni sanitarie) ha  istituito una struttura professionale e tecnologica in grado di supportare sia i Professionisti che gli Ordini, Collegi e Associazioni al fine dell’assolvimento certificazione dell’obbligo formativo del triennio 2011-13.

Per l’istruzione della pratica di esenzione, esonero  crediti e riconoscimento crediti il professionista iscritto al’Associazione può rivolgersi direttamente all’associazione all’indirizzo: segreteria@aiorao.it o alla struttura di  back office del Co.Ge.A.P.S. Se si utilizza il back office del Co.Ge.A.P.S. una volta che la pratica viene istruita e perfezionata, l’Ordine, Collegio e Associazione viene informato della possibilità di emettere il certificato (o l’attestazione) della formazione ECM effettuata dal singolo professionista.

Possono essere inseriti tramite Cogeaps o tramite l’Associazione

  • Crediti ECM individuali per formazione effettuata all’estero e non accreditata in Italia
  • Crediti ECM individuali per pubblicazioni scientifiche
  • Crediti ECM individuali per Autoformazione (riservata a liberi professionisti)
  • Crediti ECM individuali per tutoraggio
  • Crediti ECM mancanti di formazione accreditata non trasmessi dai provider
  • Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi dai Provider relativamente a crediti ECM di eventi accreditati

La modifica e/o inserimento di crediti individuali ECM operata dal back office di Co.Ge.A.P.S., prima di essere definitivamente acquisita dal sistema, deve essere approvata, mediante un processo di validazione informatica, dell’Ordine, Collegio o Associazione presso cui il professionista è iscritto.

Il professionista può richiedere ad AIOrAO la certificazione di avere soddisfatto l’obbligo formativo ECM per il triennio  2011/2013 o l’attestazione del numero di crediti ottenuti per il triennio pregresso (nel caso di crediti formativi maturati in numero inferiore al dovuto).

I documenti di cui sopra sono rilasciati dagli O.C.A. ( Ordini e Collegi e Associazioni rappresentative) per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, e dalla Segreteria della Commissione Nazionale ECM per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.

(DETERMINA DELLA CNFC 23 LUGLIO 2014 – 10 OTTOBRE 2014)

 

CREDITI FORMATIVI PER LIBERI PROFESSIONISTI

Autoformazione:

Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per attività di autoapprendimento ossia:

– l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider

– l’autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).

Modalità di registrazione :

L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconoscere, provvedono alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM, e alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento dei  crediti ECM acquisiti.

I professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti all’ Associazione inoltra alla Commissione nazionale per la formazione continua, la richiesta di registrazione dei crediti ECM acquisiti; la commissione ECM ai fini del riconoscimento dei crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina, si avvalgono del componente della Commissione dell’area sanitaria di riferimento (rappresentante area della riabilitazione eletto dalle associazioni rappresentative delle professioni sanitarie della riabilitazione).

 

Training individualizzato

Determina della CNFC del 10/10/2014 – La Formazione sul campo per i liberi professionisti

  1. Si avvia una sperimentazione E.C.M. che consente ai liberi professionisti di conseguire crediti professionali tramite attività di formazione sul campo aventi ad oggetto attività che non devono essere obbligatoriamente compiute presso strutture, pubbliche o private, accreditate con il SSN/SSR tramite i percorsi di training individualizzato descritti nel documento «Formazione Sul Campo (Fsc) e criteri per l’assegnazione di crediti ECM alle Attività di Fsc» approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010.
  2. Gli Ordini, i Collegi, le Federazioni e le Associazioni professionali individuate dal Ministero della Salute come maggiormente rappresentative (di seguito “organo competente”) validano il progetto di training individualizzato e riconoscono i crediti ECM derivanti dalle attività di cui alla presente determina. Tale competenza sussiste solo qualora l’organo competente sia un Provider accreditato presso la CNFC.

Nell’ambito dell’evento organizzato dal provider il libero professionista (di seguito anche “discente”) concorda il progetto di training individualizzato con un professionista (di seguito “tutor”) iscritto all’Albo Professionale ovvero abilitato all’esercizio della professione da almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.

 

Tutte le informazioni a disposizione all’interno dell’Area riservata e a formazione@aiorao.it

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