“Figure professionali di base” nei centri per la riabilitazione e l’educazione visiva
DECRETO 10 novembre 1999
Modificazioni al decreto ministeriale 18 dicembre 1997, concernente: “Requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui all’art. 2, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284”.
GU del 26-11-1999 n. 278
IL MINISTERO DELLA SANITA’
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 284, recante “Disposizioni per la prevenzione e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”, che autorizza uno stanziamento annuo per le relative iniziative di prevenzione e per la realizzazione e la gestione di centri per l’educazione e la riabilitazione visiva;
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Visto il proprio decreto 18 dicembre 1997, concernente i “Requisiti organizzativi, strutturali e funzionali” dei medesimi centri dianzi citati, con particolare riguardo all’art. 1, laddove tra le prescritte “figure professionali di base” sono indicate anche quelle di “operatore di riabilitazione visiva”, di “infermiere professionale” e di “assistente sanitaria visitatrice”;
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Ritenuto, quindi, di dover provvedere alle conseguenti modificazioni dell’art. 1 del dm 18 dicembre 1997;
Decreta:
Articolo unico
L’art. 1 del dm 18 dicembre 1997, di cui alle premesse, nella parte relativa all’indicazione delle “Figure professionali di base” è così modificato:
“Figure professionali di base:
medico specialista in oftalmologia;
psicologo;
ortottista assistente in oftalmologia;
infermiere o assistente sanitario;
assistente sociale”.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 10 novembre 1999
Il Ministro: Bindi